IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  tenendo  conto
delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei
responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi
dovuti in base allo stesso decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto n.  322  del
1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta, il  quale
fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  del
15 gennaio 2015 con i quali sono stati approvati i  modelli  770/2015
Semplificato e 770/2015 Ordinario con  le  relative  istruzioni,  che
devono essere presentati  nell'anno  2015  con  riferimento  all'anno
2014; 
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie
professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre
in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta; 
  Considerato che un differimento di termini per la  trasmissione  in
via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non
comporta alcun  onere  erariale,  atteso  che  la  funzione  di  tale
dichiarazione   e'   soltanto   riepilogativa   e,   pertanto,   alla
presentazione della stessa non sono connessi obblighi  di  versamento
delle imposte; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Termini per la presentazione in via  telematica  della  dichiarazione
              modello 770/2015, relativa all'anno 2014 
 
  1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
n. 322, relativa all'anno 2014,  e'  presentata  in  via  telematica,
direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis  e  3,  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 322 del 1998, entro il 21 settembre 2015. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, 28 luglio 2015 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                          De Vincenti                 
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
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